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Approvato dall'Assemblea Generale Straordinaria del 16 maggio 2003

PREMESSA
Considerato l'alto valore culturale e formativo che ha il volontariato nella società civile;

Considerato che la definizione di associazione di volontariato si basa su alcuni importanti requisiti oltre all'assenza di scopo di lucro;

Considerato che il volontariato opera senza fini di lucro e in modo amatoriale in vari settori e nella nostra fattispecie prevalentemente nella ricerca in campo archeologico, storico e culturale oltre che ambientale;

Considerato che tale attività può portare alla scoperta di "siti" e di beni che possono essere successivamente valorizzati ed arricchiti soprattutto se in collegamento con altri settori culturali e/o lavorativi e considerando altresì che il lavoro dell'associazione può essere messo a disposizione non solo dei soci ma anche degli Enti Locali e quindi dei cittadini in modo da far conoscere momenti di vita locale di un passato forse dimenticato o non conosciuto;

Alla luce di ciò è importante allora che il socio sappia riconoscersi nei fini statutari dell'associazione ove milita, non si ponga in contrasto rigido con altri soci e che cerchi sempre in modo democratico il dialogo ed il convincimento;

Per questi motivi, ogni socio ha il dovere di tenere sempre presente l'importanza della tolleranza e della convivenza con gli altri, di mettersi a disposizione degli altri in una pluralità di idee, di pensiero e di religione che arricchiscono l'associazione stessa.

Su questi doveri si fonda lo spirito del gruppo Archeologico Tectiana della Valdera e delle Colline Pisane

ART. 1
Costituzione

1. È costituita l'Associazione Archeologica Tectiana - Sedi Coordinate Territoriali Valdera con sede in Capannoli, Villa Comunale, e di durata illimitata.

2. L'Associazione è autonoma, apartitica, aconfessionale.

3. Aderisce alla Associazione Nazionale "Gruppi Archeologici d'Italia" con sede in Roma; ne riconosce lo Statuto e ne adotta lo Stemma.

4. L'Associazione esercita la propria attività ai sensi della Legge quadro sul Volontariato, delle disposizioni regionali che ne daranno attuazione e nel rispetto delle ulteriori norme vigenti in materia.

ART. 2
Scopi

1. L'Associazione "Tectiana", d'ora in avanti denominata più brevemente Gruppo o Associazione, ha lo scopo di individuare, accertare, tutelare e valorizzare il patrimonio dei beni archeologici, ambientali, artistici, storici, archivistici, librari, demo-etno-antropologici e geologici, collaborando con le autorità preposte.

2. In tale ambito, l'Associazione persegue fini solidaristici, erogando le proprie prestazioni alla generalità della popolazione, avvalendosi delle attività personali volontarie e gratuite dei Soci.

3. L'Associazione collabora, altresì, con le strutture della Protezione Civile per le attività conformi alle proprie norme statutarie.

4. L'Associazione non ha scopo di lucro.


ART. 3
Realizzazione degli scopi

Per la realizzazione degli scopi di cui all'articolo precedente, l'Associazione si propone di:

I) sensibilizzare l'opinione pubblica;

II) stimolare l'applicazione delle leggi e promuovere provvedimenti amministrativi per proteggere ed accrescere il patrimonio dei Beni Culturali ed Ambientali;

III) collaborare con Enti ed Associazioni che perseguano gli stessi fini, per assicurare la tutela di aree archeologiche, ambientali a monumentali, parchi, collezioni, raccolte, complessi museali, anche attraverso la loro gestione e/o acquisto;

IV) può inoltre provvedere all'acquisto di materiali;

V) promuovere e gestire campi archeologici, esposizioni, mostre, convegni, iniziative di studio e di ricerca, manifestazioni per favorire la più larga partecipazione dei cittadini alla conoscenza e alla valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale;

VI) partecipare attivamente, nell'ambito delle strutture pubbliche di Protezione Civile, alle iniziative promosse per la salvaguardia del patrimonio culturale;

VII) favorire, promuovere ed organizzare iniziative di turismo sociale e giovanile nel campo dei Beni Culturali ed Ambientali;

VIII) promuovere la compilazione, pubblicazione, edizione e diffusione di riviste e notiziari, guide monografiche., relazioni di ricerca, audiovisivi, supporti informatici, prodotti multimediali, carte archeologiche, fotografie e disegni, rilievi e quant'altro riguardante i Beni Culturali ed Ambientali;

IX) promuovere ed organizzare corsi di aggiornamento, formazione ed addestramento professionale anche in collaborazione con Enti pubblici e privati;

X) promuovere e favorire, nel mondo della scuola pubblica e privata, attività didattiche e di sensibilizzazione nel campo dei Beni Culturali ed Ambientali.

ART. 4
Soci

1. Fanno parte dell'Associazione, in qualità di Soci, tutte le persone fisiche la cui richiesta, presentata dal Coordinatore della Sede Territoriale di appartenenza, sia accolta dal Consiglio Direttivo e che si impegnino volontariamente per l'attuazione dei programmi del Gruppo, del presente Statuto e del Regolamento.

2. Nello spirito dell'Associazione per la valorizzazione ideale e verbale del patrimonio dei Beni Culturali ed Ambientali, i Soci liberamente rinunciano al premio di rinvenimento derivante dall'applicazione delle disposizioni di legge vigenti in materia.

3. L'iscrizione all'Associazione è subordinata alla totale accettazione dei contenuti dello Statuto ed al pagamento della quota sociale.

4. Ogni Socio che non si comporti secondo i dettami dello Statuto, che non rispetti le disposizioni degli Organi dell'Associazione definiti dal successivo art. 6, non rispetti le norme della legislazione vigente e del Regolamento, può essere espulso dall'Associazione con delibera motivata del Consiglio Direttivo, sentito il parere obbligatorio, non vincolante, del Collegio dei Probiviri.

5. È vietato ai Soci svolgere azioni che danneggino il Gruppo o che usino per propri fini la sua immagine ed il nome ed ogni altra attività che possa portare discredito o che crei disagio ad altri soci o al Gruppo stesso.

6. La qualifica di Socio dell'Associazione è perduta per dimissioni, per mancato rinnovo della tessera associativa, per reati verso il patrimonio e per violazione del presente Statuto e del Regolamento.

ART. 5
Diritti e doveri

1. I Soci partecipano alle iniziative promosse dal Gruppo e dall'Associazione Nazionale "Gruppi Archeologici d'Italia" e contribuiscono attivamente alla realizzazione degli scopi sociali.

2. L'attività viene prestata dai Soci in modo personale, spontaneo e gratuito, senza alcun fine di lucro.

3. Ai Soci è vietato prendere iniziative pubbliche autonome, cioè che riguardino E.E.L.L., funzionari, imprese pubbliche e private o altre associazione lucrative o non, senza prima aver ricevuto il consenso del Direttore Amministrativo o di un Socio, comunque a tale scopo delegato dal Direttore Amministrativo o autorizzato allo scopo con delibera del Consiglio Direttivo. Ciò non significa che il Socio non deve prendere contatti, attività che anzi deve essere incentivata e stimolata, ma soltanto che il Gruppo non si riterrà impegnato in alcun modo verso l'iniziativa di un solo socio. Il Socio se vorrà promuovere una iniziativa che ha concordato con soggetti esterni al Gruppo o alla sua Sede Territoriale deve riferirla al suo Coordinatore, o ad un membro del Consiglio Direttivo o al Direttivo stesso, in modo che l'iniziativa progettata, sia posta all'approvazione degli organi decisionali dell'Associazione nella prima seduta utile consecutiva oppure ne richieda la convocazione. In caso di approvazione l'iniziativa diventerà iniziativa dell'associazione.

4. Rientrano tra le iniziative i comunicati stampa e le notizie. È buona norma che prima di ogni notizia o comunicato stampa da inviare ai giornali o riviste, venga informato il Direttore dell'Associazione o eventuali organi delegati e costituiti allo scopo (Ufficio stampa e comunicazione o segreteria della comunicazione).

5. Il socio può svolgere ricerca personale in tutto il territorio assegnato al "Tectiana" dall'Associazione Nazionale dei Gruppi Archeologici d'Italia, a condizione che esso operi con metodi corretti ed in osservanza della normativa nazionale, regionale e comunale vigente e che si raccordi con il Coordinatore della Sede Territoriale di competenza, tuttavia quando il socio ritiene che ve ne siano le condizioni può richiedere la formazione di un gruppo di lavoro per l'analisi lo sviluppo e il continuo della sua attività di ricerca.

6. La ricerca svolta dal Socio in modo singolo o in collaborazione con altri soci, purchè sia stata svolta nei modi corretti come sopra specificato, diviene anche attività del Gruppo, che avrà la facoltà di pubblicare, propagandare, diffondere e mettere in mostra nelle forme e nei modi che riterrà opportuni, menzionando il socio o i soci che hanno la paternità di questo lavoro.

7. Uno dei compiti del Gruppo è quello di aiutare, secondo le disponibilità di bilancio, la pubblicazione dei lavori dei soci in ambito letterario, storico, archeologico e in tutti i campi della cultura locale.

ART. 6
Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:
a)l'Assemblea Generale dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Direttore Amministrativo (Presidente e Rappresentante legale);
d) il Collegio dei Revisori Contabili;
e)il Collegio dei Probiviri.

2. Sono Organi Periferici:
Le Sedi Coordinate Territoriali.

Art. 7
Assemblea Generale dei Soci

1. L'Assemblea Generale dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione e di essa fanno parte tutti i soci in regola con il versamento delle quote sociali e che non siano stati espulsi, sospesi o dichiarati decaduti per i motivi di cui al precedente art. 4 dello Statuto o per violazioni del Regolamento.

2. L'Assemblea Generale Ordinaria viene convocata con lettera a firma del Direttore Amministrativo dopo l'approvazione da parte del consiglio Direttivo dell'O.D.G. La lettera di convocazione deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione in prima ed in seconda convocazione; e deve essere inviata almeno 10 (dieci) giorni prima della data stabilita (data stabilita dal timbro postale).

3. Le Assemblee Straordinarie saranno convocate con le stesse modalità dell'articolo precedente

4. La convocazione dell'Assemblea Generale verrà comunicata ad ogni Coordinatore delle Sedi Territoriali che avranno il compito di informare adeguatamente tutti i Soci facenti parte della loro Sede convocando a loro volta apposite riunioni di Sede per discussioni preliminari dell'O.D.G.

5. La responsabilità della mancata comunicazione ai Soci, una volta che sia stata correttamente inviata al Coordinatore di Sede, sarà del Coordinatore. Coloro che di conseguenza non sono stati avvisati, o non sono stati avvisati in tempo utile dovranno rivolgersi al Coordinatore.

6. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta nell'anno solare entro cioè il 31 Maggio per l'esame e l'approvazione del Bilancio preventivo dell'anno in corso e del Bilancio consuntivo dell'anno precedente.

7. L'Assemblea Straordinaria si riunisce ogni volta che lo richieda il Direttore Amministrativo, il Consiglio Direttivo o un numero di Soci non inferiore a 1/10 degli iscritti.

8. L'Assemblea Ordinaria è valida, in prima convocazione, quando siano presenti la metà più uno dei Soci; in seconda convocazione, indipendentemente dal numero dei Soci presenti.

9. L'Assemblea Straordinaria convocata dal Direttore, dal Consiglio Direttivo o dai Soci è valida in prima convocazione con la presenza di 2/3 degli iscritti.

10. L'Assemblea Straordinaria, in seconda convocazione, è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti.

11. Le Assemble sono presiedute da un Presidente eletto di volta in volta dalle Assemblee stesse;

12. Gli argomenti messi all'Ordine del Giorno delle Assemblee vengono illustrati dal Direttore Amministrativo o in caso di sua assenza o impedimento da un Vicedirettore o da un delegato del Direttore Amministrativo.

13. Le decisioni sono prese con il voto favorevole della metà più uno dei voti validi

ART. 8
Il Consiglio Direttivo
Compiti

1. Il Direttivo è l'organo tecnico esecutivo del Gruppo.

2. Il Direttivo sovrintende agli indirizzi previsti dall'Assemblea Generale dei Soci.

3. Propone iniziative tese al raggiungimento degli scopi sociali e previsti dallo Statuto.

4. Controlla che tutte le attività del Gruppo si svolgano regolarmente.

5. Cura i rapporti tra gli Enti pubblici e funzionari pubblici, preposti e non, alle varie attività del Gruppo nei territori in cui vengono svolte.

6. Cura i rapporti tra associazioni, enti pubblici e privati, interessati alle attività del Gruppo.

7. Predispone in collaborazione con il Direttore Amministrativo gli Ordini del Giorno dell'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria dei soci.

8. Esamina le varie proposte dei soci.

9. Controlla la gestione del bilancio e delibera le spese.

10. Controlla l'applicazione corretta dello Statuto e del Regolamento.

11. Organizza e propone attività in tutto il territorio di competenza del Gruppo.

ART. 9
Membri, composizione, competenze ed elezione del Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea Generale nella misura di un componente per ogni Sede Territoriale costituita in maniera che siano presenti tutte le realtà del Gruppo. Tali componenti dovranno essere eletti con votazione resa in forma palese per alzata di mano.

È compito dell'Assemblea nominare a scrutrinio segreto, oltre al Direttore Amministrativo, anche n° 4 membri che al loro interno, nella prima seduta di insediamento del Direttivo stesso, dovranno nominare: Due Vicedirettori;
Un Responsabile della Sicurezza;
Un Tesoriere.
Fra i rimanenti componenti del Direttivo verranno nominati dei Responsabili di Settori nel caso in cui lo stesso Direttivo ne riconosca l'utilità per lo svolgimento delle attività del Gruppo stesso.

Il Segretario viene proposto e nominato direttamente dal Direttore Amministrativo, partecipa alle riunioni del Direttivo senza diritto al voto.

ART. 10
Compiti degli Organi del Direttivo

I VICEDIRETTORI: Collaborano con il Direttore, lo sostituiscono in sua assenza, coordinano i vari Settori delle attività del Gruppo;

IL SEGRETARIO: Redige l'Ordine del Giorno con il Direttore, invita alle riunioni i componenti il Direttivo ed i Coordinatori di Sedi, redige i verbali delle riunioni, predispone ed invia le circolari alle Sedi Territoriali, porta a conoscenza dei Responsabili di Settore le richieste eventuali pevenute, invia i deliberati del Direttivo alle Sedi Territoriali interessate, pubblicizza le varie attività del Gruppo o delle Sedi Territoriali divulgando i risultati conseguiti ai giornali locali. Sostituisce nelle sue funzioni il Tesoriere quando questi è assente o indisponibile e come lui deposita la sua firma in Banca per le varie operazioni.

IL TESORIERE: Ha la responsabilità delle operazioni sia economiche che bancarie, predispone il Bilancio preventivo e consultivo, attesta, se richiesto, la copertura di "cassa" per le varie iniziative proposte dal Direttivo, relaziona ad ogni riunione di Direttivo sulla situazione di "cassa" del Gruppo. Comunica alle Sedi Territoriali l'importo da ritirare al netto della trattenuta del 10% come previsto da questo Regolamento. In caso di un suo impedimento o di una sua indisposizione, tali mansioni sono svolte dal Segretario.

RESPONSABILI DI SETTORE: Il Direttivo, nel suo insediamento, per meglio organizzare il Gruppo nomina alcuni suoi membri quali Responsabili di Settore come:
a) Organizzazione-Ricerca;
b) Telematica;
c) Documentazione-Pulitura-Conservazione;
d) Comunicazione e stampa;
e) Protezione Civile;
f) Direttore Responsabile di missione archeologica


ART. 11
Riunioni e deliberazioni del Direttivo

1. Alle riunioni possono partecipare, senza diritto di voto, i Coordinatori (Responsabili) delle Sedi Territoriali; Il Consiglio Direttivo assume tutti i provvedimenti non di competenza dell'Assemblea e del Direttore Amministrativo.

2. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed una volta scaduto deve essere rinominato entro 30 gg. Sino alla nomina del successivo, può compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione (prorogatio).

3. Il Consiglio Direttivo decade qualora si rende vacante, per qualunque motivo, la carica di Direttore Amministrativo ed al suo rinnovo si procederà entro 30 gg. dalla elezione del nuovo Direttore Amministrativo.

4. Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese con la presenza della metà più uno dei componenti di cui almeno 3/5 eletti dall'Assemblea a scrutinio palese ed in casi particolari a scrutinio segreto;

5. L'assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive comporta la decadenza dalla carica di componente del Consiglio Direttivo che dovrà essere sostituito entro i successivi 30 giorni.

6. L'articolo precedente non vale qualora il membro comunichi anche per vie brevi la sua impossibilità a partecipare alla seduta;

7. Il Direttivo non può prendere deliberazioni senza la necessaria copertura finanziaria, disponibilità che verrà certificata dal Tesoriere o da chi ne fa le veci.
Ogni membro del Direttivo presente risponderà in solido del non rispetto del corrente articolo.


ART. 12
Il Direttore Amministrativo (Presidente e Legale Rappresentante)

1. È eletto, a scrutinio segreto, dall'Assemblea Generale dei Soci nella seduta di insediamento, dura in carica tre anni e può essere rieletto.

2. Direttore Amministrativo, Presidente e Rappresentante legale dell'Associazione, è l'organo esecutivo di fronte ai terzi ed in giudizio, con potere di firma su tutti gli atti ufficiali e sociali dell'Associazione.

3. La carica di Direttore Amministrativo è incompatibile con qualunque altra carica sociale.

4. Il Direttore Amministrativo, assume la Presidenza e la direzione di iniziative ed attività collegate, dipendenti o gestite dall'Associazione come: mostre, itinerari, Giornate Europee, Assemblee Nazionali. Per motivi organizzativi, tali attività possono da lui essere delegate ai due Vice Direttori o ai componenti del Direttivo.

5. Il Direttore Amministrativo prepara l'ordine del giorno per il Direttivo o per le Assemblee, sentiti i membri del Direttivo ed i Coordinatori delle Sedi Territoriali;

6. Ogni proposta messa all'Ordine del Giorno dal Direttore che richieda una copertura di "cassa" deve riportare il parere del Tesoriere;

7. Si lascia al Direttore la facoltà di provvedere, in accordo con il Tesoriere, alle spese di funzionamento del Gruppo, salvo successiva ratifica da parte del Direttivo.

ART. 13
Il Collegio dei Revisori Contabili

1. Il Collegio dei Revisori Contabili è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea dei Soci, dura in carica tre anni e possono essere rieletti.

2. L'Assemblea Generale dei Soci nella seduta di insediamento, nomina il Presidente tra i tre membri effettivi, dura in carica tre anni e può essere rieletto.

3. Al Collegio dei Revisori Contabili spetta il controllo dell'amministrazione contabile dell'Associazione. Si riunisce normalmente ogni tre mesi presso la Sede del Gruppo e redige un verbale al termine del controllo nell'apposito libro istituito

4. La carica di Revisore Contabile è incompatibile con ogni altra carica sociale


ART. 14
Il Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da due membri effettivi e due membri supplenti, eletti dall'Assemblea dei Soci per la durata di tre anni. Essi possono essere rieletti.

2. L'Assemblea Generale dei Soci nella seduta di insediamento, nomina il Presidente tra i due membri effettivi, dura in carica tre anni e può essere rieletto.

3. Entro 30 giorni dalla scadenza del Collegio dei Provibiri, l'Assemblea deve provvedere al suo rinnovo.

4. Il Collegio dei Probiviri, oltre ad avere funzioni di carattere disciplinare nei confronti dei Soci, decide sulle controversie che dovessero sorgere tra gli organi dell'Associazione e tra i Soci; si pronuncia, insindacabilmente, sulla corretta interpretazione dello Statuto dell'Associazione e dello Statuto dei Gruppi Archeologici d'Italia.

5. La carica di Proboviro è incompatibile con ogni altra carica sociale.

ART. 15
Sedi Coordinate Territoriali

1. Le Sedi Coordinate Territoriali sono istituite dal Direttore Amministrativo, sentito il parere del Consiglio Direttivo.

2. Le Sedi Coordinate Territoriali sono Coordinate da un Responsabile nominato dal Direttore Amministrativo, su proposta dei Soci della Sede. La nomina è fatta tra soggetti in possesso di specifiche competenze tecnico-scientifiche per studi compiuti o per attività prestata in specifici settori.

3. Alla Sede Coordinata Territoriale è consentita autonomia contabile, conformemente a quanto disciplinato dal Regolamento.

4. Alle Sedi Coordinate Territoriali è consentita autonomia di ricerca nel territorio di competenza, alla luce di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 del presente Statuto.

5. Il Coordinatore (Responsabile) della Sede Territoriale ne coordina l'attività ed assume ogni iniziativa che ritiene opportuna alla luce della volontà dei soci, nell'ambito degli scopi statutari e delle leggi vigenti.

6. I compiti ed i comportamenti del Coordinatore e dei soci delle Sedi Territoriali sono disciplinati nel Regolamento.

ART. 16
Gruppi speciali (Sedi territoriali speciali)

1. All'interno delle Sedi Coordinate Territoriali possono essere previsti Gruppi Speciali costituiti nell'ambito dei luoghi di lavoro, facenti parte o meno di circoli o altre organizzazioni aziendali;

2. I Soci iscritti ai Gruppi Speciali fanno parte, a tutti gli effetti, della Sede Coordinata Territoriale competente per territorio; eleggono al loro interno un Coordinatore che collabora con il Coordinatore (Responsabile) di Sede.Territoriale;

3. La carica di Coordinatore del Gruppo Speciale non è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno della Sede Coordinata Territoriale o del Gruppo.

4. La Sezione Speciale nomina un Rappresentante all'interno del Consiglio Direttivo qual'ora non esista la Sede Territoriale.
Se esiste la Sede Territoriale invece il Coordinatore della Sezione Speciale partecipa al Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

ART. 17
Libri Sociali

1. La vita dell'Associazione sarà registrata su libri sociali.

2. Essi sono costituiti da:
a) libro dei soci,
b) libro dei verbali dell'Assemblea dei Soci,
c) libro dei verbali del Consiglio Direttivo,
d) libro dei verbali del Collegio dei Probiviri.
e) libro dei verbali del Collegio dei Revisori Contabili;.

3. Sui libri sociali devono essere riportati i verbali redatti nel corso delle rispettive riunioni e sono firmati dai rispettivi Presidenti e/o Direttore e dai Segretari che redigono i verbali.

4. Il Libro dei Soci deve riportare i dati anagrafici, data di ammissione e data di uscita dei soci dall'Associazione.

5. Nel libro dei verbali dell'Assemblea dei Soci saranno riportati: l'atto costitutivo, la nomina degli Organi Sociali, le modifiche allo Statuto, l'approvazione o rigetto dei rendiconti preventivi e consuntivi, l'approvazione dei programmi da svolgere, altre note che l'Assemblea decida di riportare.

6. Nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo saranno riportati: l'attribuzione di incarichi comunque disposti, la convocazione delle Assemblee, le relazioni di rendiconto annuale, le ammissioni di nuovi Soci, le delibere di spesa, le determinazioni delle quote sociali, altre registrazioni ritenute utili dai componenti.

Nel libro dei verbali del Collegio dei Probiviri saranno riportate le sentenze nelle controversie tra Soci o tra i membri degli Organi, provvedimenti nei confronti dei Soci.

Nel libro del Collegio dei Revisori Contabili saranno riportati i verbali dei controlli effettuati sulla gestione economica del Gruppo

ART. 18
Attività economiche

1. Le attività economiche sono quelle create e gestite dall'Associazione per il proprio sostentamento, quali le attività di sostegno anche collaterali, autonome e tutte le attività subordinate o non a convenzioni che possono produrre reddito.

2. Le attività economiche sono seguite dal Direttore Amministrativo o da persona da lui delegata, mentre la Gestione Economica è di competenza del Tesoriere del Gruppo Tectiana.

ART. 19
Compensi e rimborsi

1. Tutte le cariche e le attività sociali sono svolte a titolo gratuito.

2. Compatibilmente con le disponibilità di bilancio possono essere previsti rimborsi spese per l'esercizio di attività sociali e di rappresentanza al Direttore Amministrativo e ai delegati.

3. La misura e le modalità di pagamento di tali rimborsi sono, di volta in volta stabiliti dal Consiglio Direttivo.

4. Gli incarichi a personale qualificato esterno per attività diverse dalla normale gestione sociale dovranno essere regolarmente retribuiti come previsto da disposizioni di legge in essere al momento dell'affidamento o nella misura preventivamente contrattata tra le parti.

ART. 20
Proventi e Patrimonio

1. 1 proventi dell'Associazione sono costituiti:

a) dalle quote dei Soci
b) da lasciti, donazioni, contributi dei Soci, di privati, dello Stato, di Enti, di Istituzioni Pubbliche e Private finalizzate al sostegno delle attività sociali
c) Quanto sopra deve essere correttamente documentato e l'associazione deve rilasciare, se richiesta, opportuna documentazione per la detrazione d'imposta alla persona fisica o Giuridica attore del contributo
d) da rimborsi derivanti da convenzioni e/o gestioni di attività attinenti svolte dall'Associazione in proprio o in collaborazione con altri soggetti
e) da eventuali altri proventi.

2. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da attività mobiliari ed immobiliari risultanti dai bilanci e dagli inventari.

ART. 21
Scioglimento

1. In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione "Gruppo Archeologico Tectiana" sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative e di utilità sociale che svolgono la loro attività in Comuni della Valdera e Colline Pisane.

2. Lo scioglimento avverrà solo dopo che gli ultimi Soci iscritti al Gruppo, appositamente autoconvocatisi, dopo aver constatato che non ci sono possibilità di tenere in vita l'Associazione, decideranno a quale altra organizzazione non lucrativa e di utilità sociale dovrà essere devoluto il patrimonio.

ART. 22
Norme di attuazione e norme finali

1. Le modalità di applicazione delle norme sono contenute nel presente Statuto.

2. Per tutto quanto in esso non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento allo Statuto ed al Regolamento dell'Associazione Gruppi Archeologici d'Italia ed infine alla normativa vigente.

3. Entro 30 gg. dall'Approvazione del presente Statuto dovranno essere rinnovate le cariche sociali.



REGOLAMENTO

I Soci

ART. 1

I Soci del "Tectiana" nel momento stesso della loro iscrizione devono essere consapevoli degli articoli 1, 2, 3 e 4 dello statuto ed osservarli scrupolosamente, in particolare resta sottointeso che può essere socio solo chi non ha commesso crimini contro i beni culturali inteso nel senso più ampio della parola, ivi compresi i beni ambientali e non abbia procedimenti penali pendenti verso gli stessi.
La domanda di iscrizione di un Socio equivale alla sua autocertificazione di essere nei pieni requisiti rispetto a questi criteri.

Le Sedi Territoriali Coordinate

ART. 2

Il Gruppo Archeologico "Tectiana", (d'ora in avanti chiamato per brevità "Tectiana"), trova la sua efficienza e vitalità in nuclei territoriali distaccati con sede nei vari Comuni di sua competenza in base ai dettami dell'Associazione Gruppi Archeologici d'Italia (G.A.I.). Tali distaccamenti vengono detti Sedi Territoriali Coordinate (d'ora in avanti per brevità si chiamerà Sede Territoriale)

ART. 3

1. Le Sedi Territoriali possono essere costituite anche in scuole, circoli ricreativi aziendali ecc. e fanno riferimento al territorio dove le Sedi sono costituite.

2. Le Sedi Territoriali oltre che svolgere i compiti statutari nel proprio territorio possono ed anzi è auspicabile che collaborino fra di loro per meglio raggiungere i fini sociali. È infatti opportuno raggiungere i seguenti obiettivi: a) raggiungere il massimo amalgama possibile tra i soci favorendo la veicolazione delle idee
b) migliorare l'efficacia dell'azione dell'intero Gruppo
c) maggiore condivisione dei progetti, delle risorse economiche e delle professionalità interne.

Il Coordinatore della Sede Territoriale

ART. 4

Partendo dal presupposto che il territorio dal punto di vista della ricerca e del suo popolamento non può essere visto come qualcosa di frammentato da linee di confine, ma bensì da sempre, interconnesso da dinamiche socio-economiche, culturali ed evolutive, la figura del Coordinatore delle varie Sedi Territoriali si rivela estremamente importante sia per coordinare l'attività dei soci nel proprio territorio di competenza, sia per raccordare l'attività della Sede con l'intero "Tectiana".
È da questo presupposto che il "Tectiana" vuole rimanere unito, con la consapevolezza di svolgere una funzione insostituibile nella conoscenza del territorio e della salvaguardia del suo patrimonio archeologico-ambientale.

ART. 5

Il Coordinatore di Sede Territoriale viene nominato dal Direttore (Presidente) del &uot;qTectiana" su esplicita designazione dei Soci della Sede Territoriale da far pervenire tramite lettera al Direttore stesso. Non vi sono limiti alla durata di un socio nella veste di Coordinatore, tuttavia al fine di evitare l'accumulo delle cariche sociali il Coordinatore cesserà il suo mandato nel caso che gli venga conferita, ed esso accetti, un'altra carica sociale. In questo caso i soci della Sede Territoriale provvederanno ad eleggere un nuovo Coordinatore.
La nomina del Coordinatore verrà comunicata al competente Ispettore della Soprintendenza Archeologica per la Toscana, alla SBASS di Pisa, al Sindaco del Comune di competenza, al Comandante della locale stazione dei Carabinieri competente per territorio.

ART. 6

Alla fine di ogni anno il Coordinatore rendiconterà ai Soci della propria Sede Territoriale le attività svolte. Il Coordinatore di Sede Territoriale riveste un ruolo di riferimento importante, per cui è buona norma non procedere continuamente a degli avvicendamenti, tuttavia è compito del Coordinatore quello di alternarsi, quando è possibile, con altri Soci almeno ogni tre anni. In ogni caso i Soci di una Sede Territoriale hanno il diritto alla fine del triennio di votare il loro Coordinatore, che può essere rieletto.



Compiti del Coordinatore della Sede Territoriale

ART. 7

Al fine di aumentare la partecipazione dei Soci alle iniziative generali del "Tectiana", è prevista la partecipazione attiva dei Coordinatori delle Sedi Territoriali ai lavori del Consiglio Direttivo, anche se non hanno diritto di voto in quanto non designati dall'Assemblea.

I Coordinatori delle Sedi Territoriali hanno il compito di mettere al corrente i soci delle decisioni del Consiglio Direttívo e viceversa hanno il dovere di mettere il Consiglio Direttivo a conoscenza delle aspettative dei Soci. Su richiesta al Direttore (Presidente) possono far iscrivere argomenti all'Ordine del Giorno del Consiglio Direttivo.

ART. 8

Rientra nei compiti del Coordinatore organizzare insieme ai Soci il programma preventivo delle attività della Sede Territoriale di appartenenza, trovando quando è possibile, tutti gli auspicabili raccordi con l'Amministuzione Comunale competente.

ART. 9

In nessun caso il Coordinatore può costringere un socio ad attenersi al programma scelto dalla maggioranza dei soci della Sede Territoriale. Il socio, per statuto può svolgere ricerca personale nel territorio o comunque nel territorio di competenza del "Tectiana", non può prendere iniziative autonome salvo nei casi previsti dall'Art.5 dello statuto. Compito del Coordinatore o dei Coordinatori e dei membri del Direttivo è quello di raccogliere i dati delle ricerche per organizzarli su scala sovra-territoriale.

Sedi Territoriali Coordinate (autonomia decisionale)

ART. 10

Le attività di ogni singola Sede Territoriale devono essere in linea con i precedenti artt. 1, 2, 3, 4 e 5 e ovviamente da quelli consentiti per legge.Alla luce di ciò, il programma delle attività votato dai Soci di ogni singola Sede Territoriale è insindacabile a meno che, anche se queste attività sono ammesse per legge, non vi siano riserve motivate dall'Ispettore della Soprintendenza Archeologica per la Toscana competente per territorio.

ART. 11

1. Le attività di ogni singola Sede Territoriale che comportino spese superiori a quelle disponibili acritte nel bilancio della stessa Sede, non possono essere approvate dal Consiglio Direttivo indipendentemente dalla loro importanza.

2. Nel caso che la Sede Territoriale ritenga utile l'attuazione di detta attività, la differenza tra la spesa effettiva e quella finanziata, se questa esiste, sarà solo a suo carico. In questo caso, la decisione spetta solo all'Assemblea dei Soci della Sede Territoriale preventivamente convocati ed ogni responsabilità è divisa tra i Soci presenti alla decisione per la copertura finanziaria delle spese. Solo dopo il versamento delle quote mancanti da parte dei Soci della Sede, il Consiglio Direttivo potrà deliberare la spesa. Accetterà le somme versate dai Soci della Sede come donazione liberale e si comprterà come davanti ad una donazione liberale. Solo in questo caso il Direttivo provvederà ad aggiustare il capitolo di bilancio della Sede con la donazione liberale dei soci.

Autonomia contabile delle Sedi Territoriali

ART. 12

1. Le risorse finanziarie del "Tectiana" costituite dai proventi derivanti da iniziative, da contributi, da tesseramento, da sponsor ecc, anche quelli ricevuti in qualsiasi forma legale e documentabile, da una o più Sedi Coordinate, ed a queste iscrivibili in bilancio, formeranno il capitolo di entrata del bilancio dell'Associazione.

2. Gli introiti in entrata di ogni singola Sede Territoriale saranno a disposizione solo di quella Sede Territoriale ed iscritti nel proprio capitolo di entrata ed ovviamente nel proprio capitolo di spesa in modo che ogni Sede Territoriale possa investire nel proprio territorio.

3. Nessuna sede Territoriale può usufruire delle risorse di un'altra, salvo la sua precisa volontà in tal senso, portata in seno al Direttivo dal Coordinatore. Il Direttivo potrà, solo in queste condizioni, procedere al necessario aggiustamento di bilancio e alle successive deliberazioni.

4. Il Gruppo non parteciperà in alcun modo al ripiano dei debiti di una Sede se tali spese non sono state deliberate perchè ovviamente non esistevano le condizioni per deliberarle.

5. Premesso che il Direttivo è un organo tecnico, nel caso in cui la Sede Territoriale faccia richiesta al Consiglio Direttivo di deliberare la spesa necessaria per una manifestazione o una attività consentita per la normativa vigente, una volta che il Tesoriere ha verificato che nel capitolo della Sede Territoriale stessa esiste la necessaria copertura, la deliberazione avrà corso automatico, assumerà soltanto carattere tecnico e non deve in nessun modo essere interpretata come una limitazione dell'autonomia contabile della Sede Territoriale, infatti è assolutamente vietato al Direttivo di entrare nel merito dell'attività e della spesa. Sarà solo una presa d'atto del Direttivo

6. Ogni Sede Territoriale potrà partecipare con il proprio bilancio ad attività che riterrà meritorie e promozionali per la propria immagine e dell'Associazione.

7. La partecipazione della Sede Territoriale con il proprio bilancio ad iniziative dell'intero Gruppo deve essere decisa dai Soci della Sede e portata in Consiglio Direttivo dal Coordinatore.

8. Dai fondi disponibili provenienti dal comma 1 del presente articolo ad ogni singola Sede Territoriale il Tesoriere del Gruppo Tectiana detrarrà all'atto del ritiro del contributo il 10% per le spese di funzionamento dell'Associazione "Tectiana" stessa.

9. Qualora il Coordinatore di una Sede Territoriale voglia, anche su parere dei Soci della Sede, avere un conto separato per gestire le risorse della propria Sede dovrà assumersi in proprio la responsabilità di tale conto. Per quanto riguarda il bilancio esso dovrà rilasciare al Tesoriere ricevuta di quanto verrà passato nel conto della Sede. Se avrà passato sul conto della Sede tutte le proprie disponibilità, per deliberare la spesa occorrerà ogni volta che documenti tramite estratto conto i residui del conto stesso in quanto il Direttivo ai fini della gestione unitaria del bilancio, approverà dietro rendicontazione, tutte le spese fino a completo esaurimento delle somme introitate da quella sede tolto il 10% spettante al Gruppo. Ciò in particolare verrà fatto prima dell'approvazione del bilancio consuntivo.

10. Il Coordinatore sarà l'unico responsabile di spese non motivate, di debiti contratti senza copertura e se ne assume in solido gli oneri.

11. Qualunque membro dell'Associazione e con qualsiasi carica, ordini spese senza le opportune garanzie, cioè senza deliberazioni del Consiglio Direttivo e senza copertura finanziaria della Sede Territoriale interessata, è tenuto in solido a provvedere a tali spese con risorse proprie.

ART. 13

Gli introiti che per contro entreranno a far parte del bilancio del "Tectiana" tramite azioni che dipendano dall'immagine dell'intero Gruppo, verranno distribuiti alle varie Sedi Territoriali nella quantità che verrà stabilita con delibera del Consiglio Direttivo a seconda delle iniziative che esse proporranno ed a seconda delle finalità del contributo.

ART. 14

Alla fine di ogni anno i residui di competenza di ogni Sede Territoriale verranno stornati e attribuiti nuovamente alla stessa Sede Territoriale con lo stesso ammontare in sede di bilancio preventivo.

ART. 15

Il Bilancio di previsione dell'intero Gruppo risulterà dalla sommatoria dei programmi di ogni singola Sede Territoriale e quindi dai contributi che ogni Sede Territoriale prevede da enti pubblici o privati per quanto concerne il finanziamento delle attività tolto il 10% spettante al Gruppo.

ART. 16

Il Consiglio Direttivo è costituito nel modo previsto dall'art. 8 dello Statuto del Gruppo Tectiana con esclusione del Direttore Amministrativo e dei membri eletti direttamente dall'Assemblea Generale

I Vicedirettori Amministrativi ed i componenti del Consiglio Direttivo avranno mansioni specifiche che verranno notificate ai Coordinatori delle Sede Territoriale per le opportune iniziative da prendere per il buon funzionamento delle Sedi Territoriali e del Gruppo stesso.

Convocazione sedute del Consiglio Direttivo del Gruppo

ART. 17

1. Le riunioni del Consiglio Direttivo vengono convocate dal Direttore con almeno 10 gg di anticipo.

2. La convocazione risulta valida anche se avviene per vie brevi (telefonica o su comunicazione di un altro socio o altro membro dei C.D)

3. Devono essere convocati oltre ai membri del C.D. anche tutti i Coordinatori di Sede Territoriale

ART. 18

È facoltà del Direttore stabilire, scadenze regolari per le riunioni del C.D., ciò al fine di ottenere il massimo raccordo tra tutte le Sedi Territoriali del Gruppo. In questo ogni successiva riunione deve essere vista come un aggiornamento della precedente e non occorre ovviamente la convocazione.

Convocazione Ordinaria o Straordinaria dell'Assemblea dei Soci

ART. 19

Per convocare, divulgare e pubblicizzare l'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci il Direttore si avvarrà dei Coordinatori delle Sedi Territoriali. Il Direttore comunicherà con almeno dieci giorni di anticipo la convocazione dell'Assemblea Ordinaria o Straordinaria e l'Ordine del Giorno ai Coordinatori delle Sedi Territoriali.
I Coordinatori delle Sedi Territoriali dovranno concordare con i Soci dove affiggere l'avviso di convocazione e se lo riterranno opportuno potranno convocare una riunione per discutere in via preliminare l'O. d. G..

ART. 20

È opportuno esporre la convocazione dell'Assemblea alla porta della Sede Territoriale se esiste, in ogni caso se l'O.d.G. viene esposto in luoghi pubblici o locali pubblici questo deve essere fatto nell'ambito delle leggi che regolano le pubbliche affissioni o comunque concordato con l'Amministrazione Comunale competente per territorio.

ART. 21

La convocazione sarà comunque valida una volta che la convocazione dell'Assemblea risulterà affissa alla Sede della Direzione del Gruppo con almeno 10 gg di anticipo.

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